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STATUTO

Articolo 1. Denominazione e sede

Ai sensi della Legge 383/2000, della L.R. 7/2006 e nel rispetto delle norme del C.C. in tema di associazioni è costituita l'Associazione di Promozione Sociale che prende il nome di “CoAbitare”, con sede legale in Torino (TO). L'Associazione non ha fini di lucro, è democratica, indipendente, apartitica, aconfessionale ed opera senza limitazioni di durata.

 

Articolo 2. Finalità

L'Associazione persegue e promuove esclusivamente attività di promozione sociale a favore di associati e/o di terzi finalizzate a:

  • favorire la formazione di comunità intergenerazionali di coabitazione sostenibile, basate su un modello di convivenza attiva, sull’aiuto reciproco e sulla volontà di mettere in compartecipazione conoscenze e capacità, nel rispetto dell’ambiente e di uno stile di vita pratico e spontaneo;
  • promuovere la realizzazione di abitazioni in cui coesistano spazi privati e spazi comuni dove:

- vivere momenti di convivialità e cultura (cene, feste, gare, dibattiti, proiezioni cinematografiche, corsi vari, ecc.);
- fruire di servizi comuni, quali la cucina e la sala per le feste, il micronido, il doposcuola, la palestra, l’officina fai-da-te, la biblioteca, la foresteria, la dispensa, ecc.;
- conseguire risparmi economici e vantaggi ambientali attraverso, ad esempio, gruppi di acquisto solidale, il car sharing, l’assistenza a bambini ed anziani, promuovendo e sostenendo i principi del “co-housing” o “coabitazione” sul territorio;

  • costituire un riferimento ripetibile sul territorio per ulteriori esperienze di co-residenza sostenibile;
  • promuovere e accompagnare la nascita di società cooperative o altre forme giuridiche ritenute idonee improntate allo spirito di CoAbitare;
  • favorire l’ideazione e la progettazione partecipata di architetture che sostengano il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili di energia;
  • prevenire il disagio sociale perseguendo il benessere psico-fisico delle persone attraverso la valorizzazione di ogni fase della vita dell’uomo ed il soddisfacimento delle esigenze peculiari di ciascuna età. Il sostegno reciproco morale e materiale permette infatti di garantire:

- ai bambini la libertà di movimento e di espressione sotto opportuna vigilanza anche quando i genitori non sono presenti;
- ai giovani una maggiore serenità nel maturare la responsabilità di diventare genitori;
- agli anziani la possibilità di sperimentare le loro capacità di aiuto, il benefico allungamento dei tempi di autonomia, il superamento della solitudine e dell’isolamento, favorendo la prevenzione dello sviluppo di patologie senili.

L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

  • aggregazione di cittadini attorno all’idea della coabitazione;
  • formulazione di soluzioni abitative coerenti con gli obiettivi sopra indicati;
  • pubblicizzazione delle iniziative con convegni, riunioni, dibattiti ed attività di formazione;
  • attività editoriale: pubblicazione di materiale informativo, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  • servizi legati all’abitare, al social housing, alle trasformazioni urbane, alla gestione di spazi sociali;
  • elaborazione di un sistema di criteri di sostenibilità con il quale fornire un preciso indirizzo ai progetti.

L’Associazione potrà svolgere attività commerciali purché non contrastanti con gli scopi statutari e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

 

Articolo 3. Soci

Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti senza distinzione di genere, età, nazionalità, religione, orientamento sessuale, purché si riconoscano ed accettino le regole del presente Statuto nelle sue varie articolazioni.

L’ammissione all’Associazione è condizionata alla presentazione di domanda scritta del richiedente ed è convalidata con il pagamento della quota associativa.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, lasciando comunque ai soci la possibilità di recedere in qualsiasi momento.

Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo volontario e totalmente gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Articolo 4. Diritti dei soci

I soci hanno tutti uguali diritti. La qualità di socio dà diritto ad essere informati sull’attività dell’Associazione e ad avere accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea. Tutti i soci hanno diritto ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

 

Articolo 5. Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Articolo 6. Perdita della qualifica di socio

Perde la qualifica di associato il soggetto che recede, viene escluso o risulta moroso. Chiunque aderisce, può, in qualunque momento, recedere dal rapporto associativo previa notifica motivata; tale recesso varrà dal mese successivo.
Il socio può essere escluso nel caso di compimento di atti che possano gravemente compromettere l’immagine e il funzionamento dell’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con motivazione scritta dopo aver ascoltato gli argomenti dell’interessato; l’esclusione ha decorrenza immediata ed è comunicata con lettera raccomandata.  Il socio escluso potrà appellarsi entro 30 giorni all’Assemblea dei soci.

Perde la qualifica di socio chi risulta in ritardo con il pagamento della quota associativa annuale.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

A seguito dell’eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro ogni anno alla revisione della lista dei soci.

 

Articolo 7. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

  • L’ Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vice presidente;
  • Il Collegio dei Probiviri (nell’evenienza).

Al fine di assicurare la continuità dell’Associazione gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

 

Articolo 8. L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative.
Ogni socio maggiore d’età ha diritto ad un voto in Assemblea; i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio con diritto di voto. Ogni socio può ricevere e presentare una sola delega.

L’Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le linee programmatiche delle attività. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La convocazione deve essere effettuata non meno di 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante e-mail e/o lettera contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora, al luogo e all’ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige il verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci.

L’Assemblea ordinaria si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti comprese le deleghe.

L’Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo;

b) approva il bilancio ed il rendiconto consuntivo;

c) provvede all’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;

d) approva e modifica i regolamenti interni dell’Associazione;

e) discute gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall’Associazione;

f) delibera sulle iniziative che le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.


L’Assemblea in sede straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti comprese le deleghe.

L’assemblea si riunisce in sede straordinaria:

a) per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;

b) per modificare lo Statuto;

c) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

 

Articolo 9. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri eletti, fra i soci, dall’Assemblea ed è così costituito: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, da uno a tre Consiglieri.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea dei soci è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea dei soci;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’Assemblea dei soci;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
- delibera circa l’ammissione, la radiazione o l’esclusione dei soci;
- determina l’ammontare delle quote associative annuali e le modalità di versamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo convochi il Presidente, nonché qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.
La convocazione viene effettuata mediante lettera o posta elettronica, contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora, al luogo ed agli argomenti posti all’ordine del giorno, non meno di otto giorni prima del giorno fissato per la riunione; anche in assenza di tale formalità il Consiglio risulta validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte:

- con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, in caso di parità è il voto del Presidente che prevale;
- con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un Consigliere, l’assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro socio, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

 

Articolo 10. Il Presidente

L’Assemblea dei soci elegge il Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato. Il Presidente:

- rappresenta l’Associazione in tutte le funzioni istituzionali e nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, curando l’esecuzione delle relative delibere;
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra;
- spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci delibereranno di assegnargli.

Viene sostituito, in caso di impedimento o di prolungata assenza, dal vice presidente.
E’ tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dalla data delle elezioni.

 

Articolo 11. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica per due anni e può essere rieletto. Il Vicepresidente:

- affianca il Presidente negli adempimenti istituzionali dell’associazione;
- pianifica e coordina le attività svolte dal Consiglio Direttivo;
- garantisce l’avanzamento dei lavori e l’integrazione fra le varie attività;
- assicura l’attuazione dei programmi approvati;
- assume le iniziative necessarie per la continuità dell’attività dell’Associazione e per lo svolgimento dei compiti statutari;
- segnala eventuali criticità e, nel caso, richiede al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 12. Il Segretario

Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta; resta in carica due anni ed è rieleggibile.
Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e provvede alle comunicazioni relative alle riunioni e alle Assemblee dei soci.


Articolo 13. Il tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta; resta in carica due anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere svolge le seguenti mansioni: tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili, predispone i documenti utili alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo.


Articolo 14. Il Collegio dei Probiviri

L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Probiviri. Il Collegio è composto da tre a cinque membri eletti fra i soci.
I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie, emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi sociali e di contribuire alla risoluzione delle controversie che dovessero insorgere all’interno dell’Associazione.

L’incarico del Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

 

Articolo 15. Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione “CoAbitare” è costituito:

- dalle quote annuali associative;
- dalle contribuzioni volontarie dei soci;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’associazione, quali ad esempio feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

Le quote associative sono versate dai soci, in base all’importo determinato dal Consiglio Direttivo. Sono contribuzioni volontarie le erogazioni da chiunque corrisposte all’Associazione a titolo di liberalità. Sia le quote associative che le contribuzioni sono acquisite a titolo definitivo dall’associazione e come tali non sono rimborsabili, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
I soci che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
E’ fatto divieto all’Ente di distribuire, anche in modo indiretto agli associati, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.


Articolo 16. Esercizi associativi e rendiconti annuali

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo per l’anno in corso e il rendiconto finanziario ed economico relativo all’anno precedente e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Copia del bilancio preventivo e del rendiconto devono essere disponibili quindici giorni prima dell’Assemblea dei soci e possono essere consultati da ogni socio. Il bilancio preventivo e il rendiconto approvati devono essere disponibili nei venti giorni successivi all’approvazione.
Il rendiconto deve riportare separata indicazione delle risultanze dell’attività istituzionale rispetto a quelle derivanti dell’eventuale attività commerciale esercitata.


Articolo 17. Libri sociali e registri contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
a) Il libro dei soci;
b) Il libro dei verbali delle deliberazioni assembleari;
c) Libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) Il libro giornale della contabilità sociale.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

 

Articolo 18. Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori, vengono decisi dall’Assemblea dei soci in seduta straordinaria, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del presente Statuto.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dell’Ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea, ad altra associazione con analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità secondo le normative vigenti.

 

Articolo 19. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle norme vigenti in materia.

Per scaricare lo Statuto di CoAbitare in pdf, clicca qui.

 
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